Lo svolgimento delle lotterie comunicato a Prefettura, Sindaci, monopoli di stato

La Prefettura di Viterbo informa che :
Alla luce di quanto emerso nel corso del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica del 5 dicembre 2019 si rammenta che lo svolgimento delle lotterie è subordinata alla preventiva presentazione da parte dei rappresentanti legali degli enti organizzatori di una comunicazione, almeno trenta giorni prima dalla data di svolgimento, al prefetto competente per territorio, al sindaco del comune in cui si svolgerà l’estrazione e agli uffici regionali dei monopoli di stato.

Le manifestazioni che possono essere autorizzate sono:

a) lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;

b) lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2 purché svolte nell’ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a).

Eventuali variazioni delle modalità di effettuazione della manifestazione debbono essere segnalate al prefetto e al sindaco in tempo utile per consentire l’effettuazione dei controlli.

Il prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza delle condizioni e/o necessità descritte ai punti a) e b). Il controllo sul loro regolare svolgimento è rimesso al comune, il cui incaricato, designato dal sindaco, presenzia alle operazioni di chiusura, delle quali redige processo verbale inviato, in copia, al prefetto.

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