Il Tar del Lazio respinge il ricorso presentato dal Comune di Vasanello

In data 08/07/2025 è stata pubblicata, con rigetto, la sentenza n° 13414/2025 Reg.Prov.Coll. n° 10422/2022 Reg.Ric., pronunciata dalla Quinta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sul ricorso presentato dal Comune di Vasanello conto il decreto del Presidente della Regione Lazio. T00085/2022: D.L. n. 152/2006 in merito all’attivazione dei poteri sostitutivi per il trasferimento delle infrastrutture idriche di proprietà comunale al la Talete S.p.A. – gestore unico dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Lazio Nord Viterbo.

Il ricorso del Comune di Vasanello, che contestava la legittimità del decreto del Presidente della Regione Lazio sopra richiamato ed altri atti della Regione Lazio relativi al trasferimento del servizio idrico integrato a un gestore unico, è stato respinto perché:

·          Gli atti impugnati riguardano il potere sostitutivo della Regione per il trasferimento del servizio idrico.

·          Il Tribunale ha ritenuto infondato il ricorso e ha respinto le richieste del Comune.

Motivi del ricorso

Il Comune che contestava la legittimità degli atti regionali, sostenendo violazioni normative e principi di buona amministrazione in quanto:

·          riteneva che l’esercizio dei poteri sostitutivi fosse illegittimo, poiché non vi era stata inerzia da parte sua;

·          citava la violazione del principio di economicità e l’inefficienza del servizio se trasferito a Talete S.p.A.;

·          asseriva di non aver mai sottoscritto la Convenzioni di Cooperazione, come accertato da precedenti sentenze

 

Normativa Riguardante il Servizio Idrico

La legge n. 36 del 1994 ha istituito ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi idrici, con obblighi per i Comuni.

·          La Regione Lazio ha delimitato l’A.T.O. n. 1, che include il Comune di Vasanello.

·          I Comuni devono garantire la gestione unitaria del servizio idrico attraverso Convenzioni di Cooperazione.

·          L’affidamento del servizio idrico è regolato da normative nazionali e regionali, con obblighi di trasferimento delle infrastrutture.

 

Decisione del Tribunale

Il Tribunale ha confermato la legittimità dell’intervento sostitutivo della Regione Lazio in quanto:

·          L’intervento è stato ritenuto legittimo poiché è avvenuto dopo la scadenza del termine per il trasferimento delle infrastrutture.

·          La Regione ha il potere di esercitare poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte dei Comuni.

Inoltre, il Tribunale ha chiarito che la Regione non ha competenze sulla determinazione delle tariffe del servizio idrico in quanto:

·          La regolazione tariffaria è di competenza dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA);

·          Le tariffe sono stabilite attraverso deliberazioni specifiche, senza interferenze da parte della Regione;

·          L’intervento della Regione è limitato al trasferimento delle infrastrutture e non alla gestione tariffaria.

Ci si auspica che questa sentenza possa ulteriormente rassicurare tutti gli Amministratori dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Lazio Nord Viterbo che l’Ente di Governo dell’ATO 1 – Lazio Nord Viterbo ha sempre operato e sta operando nel pieno rispetto delle normative vigenti e che ogni azione, comprese le richieste di attivazioni dei poteri sostitutivi regionali, sono state adottata unicamente per poter dare compimento al programma di riordino dei Servizi Idrici, avviato più di trent’anni fa con la promulgazione della legge 36/1994 – già nota come legge Galli – e sue successive integrazioni ed evoluzioni.

Giancarlo Daniele
Responsabile STO ATO1-Vt
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