Ente bilaterale nazionale dell’artigianato il ricorso al Tar del Lazio

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sulla vicenda del versamento delle quote al Fondo Fsba e Fbna per accedere agli ammortizzatori sociali è una vittoria piena della linea tenuta da ConfimpreseItalia, a cominciare dalla Sicilia, che non ha firmato l’intesa al tavolo di concertazione sulle misure di sostegno per imprese e lavoratori e in particolare il passaggio relativo proprio ai sostegni per gli artigiani.

Questa sentenza apre scenari nazionali per decine di migliaia di posizioni, di fatto garantendo a tanti artigiani di accedere ai sostegni. Secondo la sentenza del Tar del Lazio, sezione III quater, non esiste la necessità di iscrizione al fondo per ottenere la cassa integrazione in deroga per l’emergenza Covid-19.

Questa in sintesi la decisione assunta dal giudice Riccardo Savoia, Presidente del Tar del Lazio Sezione III Quater che ha un impatto soprattutto economico: la richiesta dell’ente era per i non iscritti quella del versamento di quote per 36 mensilità arretrate per poter accedere al contributo; assunto che ora viene assolutamente smontato dalla Sentenza.

ConfimpreseItalia, in più occasioni, a partire dalla Sicilia, appunto, e poi a livello nazionale, si era espressa contro questo passaggio che obbligava l’artigiano ad accedere al Fondo per poi ottenere la CIG in deroga, a fronte di 1000 euro di versamenti.

Ora questa sentenza di fatto obbliga l’Ente nazionale bilaterale per l’artigianato e il Fondo solidarietà bilaterale dell’artigianato di consentire senza indugio la presentazione della domanda di concessione dell’assegno ordinario di integrazione salariale.

Si tratta di una chiara vittoria delle ragioni espresse in più occasioni dalla Confederazione che esprime, pertanto,tutta la propria soddisfazione per la sentenza, che rappresenta un punto di equilibrio per i diritti di migliaia di artigiani che erano stati ingiustamente esclusi da un giusto e sacrosanto diritto in un momento drammatico per le micro e le piccole imprese.

Sulla vicenda da registrare anche la presa di posizione del Coordinatore regionale per la Sicilia, Giovanni Felice che così si esprime sulla vicenda: “La decisione del Tar del Lazio ci dà ragione su qualcosa che abbiamo sempre sostenuto, e confermata anche da una circolare Inps, la numero 47 del 28 marzo, che afferma come l’ente non debba rilevare se l’azienda sia in regola con la contribuzione al Fondo”. L’associazione aveva del resto già ottenuto un passo indietro sull’obbligatorietà dell’iscrizione da parte della Regione Puglia. “Il problema è che l’Ente bilaterale continua ad ostinarsi a non accettare le richieste. Noi consigliamo sempre ai nostri associati di far mettere per iscritto il rifiuto, in modo tale da poter fare ricorso. E siamo sicuri che questa procedura vittoriosa al Tar potrà certamente essere assimilata ad altri casi”.

 

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