Divorziare anche anagrafe, i Comuni devono fare propria la normativa

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello Stato Civile per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Le disposizioni dell’art.12 non possono essere applicate in presenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, in ogni caso l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale. Al fine di promuovere un’adeguata riflessione sulle decisioni da prendere, sono previsti due passaggi dinanzi all’ufficiale di Stato Civile a distanza di almeno 30 giorni l’uno dall’altro; nel primo i coniugi dichiareranno la concorde volontà di volersi separare o di voler divorziare, nel secondo confermeranno la volontà stessa e si procederà all’iscrizione dell’atto della ratifica dell’accordo nei registri di Stato Civile.In alcuni Comuni come quello di Terni è entrato in funzione il servizio per la separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i Comuni del viterbese sI stanno organizzando per recepire questa normativa nazionale volta alla semplificazione e al contenimento dei costi. Il diritto di segreteria di 16 euro saràl’unica spesa da sostenere per questo tipo di separazione.

COMMENTA SU FACEBOOK

CONDIVIDI