Comune di Civita Castellana ordinanza su rischio incendi: dal 15 giugno al 30 settembre

Il sindaco di Civita Castellana Gianluca Angelelli ha emanato come ogni anno l’ordinanza sul rischio incendi per tutto il periodo che va dal 15 giugno al 30 settembre. Con l’ordinanza si dichiara lo stato di “grave pericolosità” per rischio di incendi boschivi e di interfaccia sul territorio comunale. È vietato accendere fuochi e compiere ogni altra azione che possa, comunque, arrecare pericolo mediato ed immediato di incendio. Nel medesimo periodo non è consentito depositare nonché di dare fuoco ad immondizie di qualsiasi natura in zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, tenuti a pascolo o incolti e, comunque a distanza inferiore a 200 metri dalle stesse. È vietato nel periodo di grave pericolosità bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose dei prati e delle erbe palustri ed infestanti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali regionali e statali. È fatto obbligo ai possessori, a qualsiasi titolo, dei terreni situati a distanza inferiore a 200 metri dai boschi, di interrare le stoppie o altri residui vegetali. È fatto obbligo ad Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di boschi o coltivi, di effettuare la ripulitura da erbe infestanti delle fasce perimetrali, almeno per una profondità di 5 metri dai boschi medesimi; tali fasce perimetrali dovranno essere costantemente tenute pulite dalla vegetazione infestante per tutto il periodo di “grave pericolosità”. Analoga operazione deve essere effettuata lungo le scarpate autostradali, stradali e ferroviarie, da parte degli Enti interessati. È fatto obbligo, altresì, agli Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o comunque abbandonati di tenere costantemente sgombri gli stessi da qualsiasi vegetazione infestante per tutto il periodo di “grave pericolosità”, al fine di evitare che il seccume vegetale ed altri residui incendiabili possano costituire mezzo di propagazione di eventuali incendi. E’ fatto obbligo, ai possessori a qualsiasi titolo di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti le linee ferroviarie, durante il periodo di “grave pericolosità”, di tenere sgombri tali terreni da covoni, grano erbe secche e da ogni altra materia combustibile, fino a 20 metri dal confine ferroviario; qualora tali terreni fossero coltivati a cereali, i possessori sono tenuti a circoscrivere l’intero fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di 20 m. che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale. È fatto obbligo, agli Enti interessati di provvedere alla ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva presente lungo le scarpate stradali e ferroviarie nel rispetto delle norme vigenti, compreso il codice della strada. Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l’obbligo di darne immediato avviso al Comando di Polizia Locale (Tel. 0761.590402/412) o al Comando dell’Arma dei Carabinieri (Tel. 112) o ai Vigili del Fuoco (Tel. 115) o alla Stazione Carabinieri Forestale (Tel. 1515).
Salvo i casi previsti dal Codice Penale o da Leggi speciali, alle violazioni di cui alla presente Ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa da € 150,00 a € 450,00.

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